Il Consiglio Superiore di Sanità condivide il nostro documento intersocietario SIRM-AIFM-FASTeR sulla radiologia complementare.
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Il D.Lgs. 101/20 “Attuazione della Direttiva Europea 2013/59/EURATOM” abroga e sostituisce sia il D.Lgs 230/95 e smi, sia il D.Lgs 187/00, facendo confluire in un unico dispositivo legislativo le norme fondamentali di sicurezza contro i pericoli derivanti dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti. Il D.Lgs. 101/20 disciplina, pertanto, sia le esposizioni mediche, sia le esposizioni professionali e della popolazione.
Con riferimento alle esposizioni mediche, contenute nel Titolo XIII, la norma prevede novità importanti circa i requisiti riguardanti le informazioni da dare ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l’adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti nella radioprotezione del paziente, in accordo con i requisiti nazionali.
Per le motivazioni sopra riportate, la Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), l’Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria (AIFM) e la Federazione delle Associazioni Scientifiche dei Tecnici di Radiologia (FASTeR) hanno ritenuto opportuno esprimere una posizione comune sull’utilizzo di apparecchiature radiologiche per l’uso complementare all’attività clinica.