A distanza di 10 anni dalla pubblicazione del “Modello di appropriatezza prestazionale quali -quantitativa in Diagnostica per Immagini” la SIRM ha ritenuto necessario produrre un nuovo documento che tenesse conto degli adeguamenti normativi e tecnologici intervenuti e fornire il proprio contributo alla continua richiesta di appropriatezza emergente da parte dei singoli e delle Istituzioni nel nostro Paese
la SIRM, sensibile alle sollecitazioni ricevute, ha sentito la necessità di adeguare il documento del 2012 alla crescente richiesta di un modello che più facilmente si potesse adattare in maniera snella e semplice alla realtà lavorativa contemporanea e coerente con le necessità assistenziali del nostro Sistema Sanitario Nazionale
Nella classificazione delle prestazioni è stata seguita, la Classificazione FA-RE, suggerita dal Ministero della Salute in occasione della presentazione del DPCM 12.01.2017 e di nuovo proposta nella “Commissione Delisting” istituita presso il suddetto Ministero per la rivisitazione dello stesso DPCM, ed ancora in itinere.
I Requisiti di Esecuzione Minimi rappresentano le acquisizioni essenziali in ogni prestazione di Diagnostica per Immagini senza le quali vengono meno i requisiti minimi di appropriatezza tecnica.
I valori ottenuti sono valori di attività prestazionale dei Medici Radiologi per esame e sono omnicomprensivi, riuniti nell’attuale stesura nell’unico Tempo Prestazione per semplificarne l’applicazione.
Corre l’obbligo di precisare che gli standard indicati nell’attuale versione del documento necessitano di una configurazione organizzativa che preveda la indispensabile concomitante presenza di diverse figure professionali, oltre agli operatori specialisti radiologi, ovvero del TSRM – con esclusione delle sole prestazioni di ecografia/ecolorDoppler (Fa.Re. D21/D22) – e dell’infermiere professionale nel caso di somministrazione di mezzo di contrasto.
Và rimarcato con fermezza che non vi è spazio per forzature indebite, stante la esplicita chiarezza dell’elaborato, che si prefigge di definire criteri di qualità in termini di validità metodologica delle prestazioni e centralità del paziente, sotto forma di Requisiti di Esecuzione Minimi (REM) di esame nel contesto dei tempi minimi di realizzazione dell’Atto Medico Radiologico ed Ecografico. La Società Scientifica ritiene fortemente che tale atto Medico Radiologico sia configurabile come unica prestazione sanitaria nel suo insieme.
La traccia seguita resta la stessa utilizzata nel documento 2012, cui è stata inoltre introdotta la sezione relativa alle prestazioni di Radiologia vascolare e interventistica ambulatoriali inserite nel DPCM 12.01.2017 ed indicate con il codice D13-D30 della classificazione FA-RE.
La revisione è stata effettuata dal gruppo di lavoro designato dal CD SIRM nella seduta del 17 marzo 2021, coordinato dalla Sezione di Studio di Gestione delle Risorse ed Economia Sanitaria in Radiologia con jl contributo delle Sezioni di Studio competenti in materia, aggiornando la versione 2012 agli adeguamenti normativi intervenuti nonché ai lavori internazionali sull’argomento e alle delibere operative che tra il 2006 ed il 2022 numerose regioni italiane hanno approvato nel merito.
La SIRM auspica è che l’applicazione puntuale di questo documento possa rivelarsi utile sia nella gestione quotidiana dell’attività dei medici Radiologi Italiani, che nel rapporto di confronto continuo e costante con le proprie amministrazioni di riferimento.