Diritto alloblio oncologico

Diritto all’oblio oncologico in Italia, la Camera vota all’unanimità

281 voti a favore e nessun contrario. Alla Camera dei Deputati passa la proposta di legge sul diritto all’oblio oncologico. Le persone guarite da un cancro vedranno riconosciuto il loro diritto a non essere oggetto di accertamenti eccedenti i 10 anni per accedere a servizi di natura finanziaria e assicurativa. Una battaglia di civiltà che ora passa al Senato.

L’Italia verso il riconoscimento del diritto all’oblio oncologico

Un passo storico quello compiuto oggi dalla Camera dei deputati. L’Italia si avvia infatti verso il riconoscimento del diritto all’oblio oncologico. 281 i voti favorevoli e nessun contrario. Alla comunicazione dell’esito, l’aula si è prodigata in un forte applauso. Prossimamente il testo passerà al Senato, dove è facile pronosticarne l’approvazione con ampia maggioranza, se non, come accaduto oggi, con l’unanimità. Un principio sacrosanto quello ribadito da Montecitorio, che permetterà alle persone che hanno vinto la propria battaglia contro il cancro di non essere sottoposte a violazioni della privacy in vista dell’accensione di un mutuo, di un finanziamento o di una polizza assicurativa. Tale garanzia è stata estesa anche al caso delle adozioni.

Ora che la sensibilità su questo tema è sempre più diffusa, appare incredibile che per decenni ex malati oncologici siano stati penalizzati a causa della situazione clinica pregressa. Non a caso già Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno riconosciuto il diritto all’oblio oncologico. Prossimamente, oltre all’Italia, anche la Spagna si muoverà in tale direzione. Una sensibilità, dunque, che si fa strada in tutto il continente europeo, a prescindere dai governi di turno e dai colori politici di riferimento.

In termini pratici i soggetti beneficiari potranno accedere a servizi bancari, finanziari e assicurativi senza che si possa richiedere loro informazioni su malattie oncologiche il cui trattamento fosse anteriore ai dieci anni. Un lasso di tempo considerevole che comprende anche possibili ricadute. Tale periodo risulta invece dimezzato qualora la persona abbia contratto la malattia entro i 21 anni d’età.

Non solo gli istituti bancari o assicurativi non potranno richiedere tali informazioni ai contraenti. È proibito loro di utilizzarle a fini contrattuali anche qualora ne siano venuti a conoscenza in altro modo. Sarà il Garante per la protezione dei dati personali a monitorare circa la corretta applicazione di tale norma.

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